Animali domestici in condominio, una questione sottovalutata, ma esistono delle vere e proprie regole che la determinano.
Scopriamole insieme in questa lettura!
Partiamo dalle basi: dal 2012 i cani sono ammessi in condominio in virtù di una modifica che è stata apportata a una norma del codice civile.
In pratica, impedisce di vietare con regolamento la presenza degli animali negli edifici condominiali.
Potrai certamente immaginare quanto negli anni questo sia stato argomento di dibattito e di discussione.
La verità è che, chi possiede un cane e vive in un condominio, è sicuramente tenuto in primis a badare ad una sorta di comportamento civile ed educato a prescindere da quale sia il regolamento in merito.
A dirla tutta, se ognuno osservasse le normali abitudini di comportamento probabilmente non si sarebbe neanche dovuti arrivare ad una vera e propria ‘regola’.
Al fine però di garantire la pacifica convivenza tra condomini, è stato necessario adoperarsi.
Le 3 regole per una civile convivenza uomo-animale in condominio
La prima regola fondamentale da rispettare per chi possiede un cane in condominio è l’utilizzo del guinzaglio negli spazi comuni.
Si ricorda infatti che gli spazi comuni condominiali, per consolidata giurisprudenza, sono considerati spazi aperti al pubblico.
Ora, poiché l’ordinanza del Ministero della salute del 6 agosto 2013 stabilisce che il proprietario o il detentore di un cane, nelle aree urbane e negli spazi aperti al pubblico, devono utilizzare un guinzaglio non superiore al metro e mezzo di lunghezza, anche il condomino è tenuto a rispettare questa regola se conduce il proprio animale nelle scale o nell’androne del palazzo.
All’obbligo del guinzaglio si affianca quello della museruola se si conduce l’animale nel cortile condominiale.
A stabilirlo la sentenza della Cassazione n. 4672/2009, che ha sottolineato l’importanza di custodire con attenzione e diligenza il proprio animale quando viene condotto nel cortile condominiale, perché, se questo dovesse aggredire qualcuno, il padrone o chi lo ha in custodia rischia di incorrere in una responsabilità di tipo penale per lesioni.
Cure e attenzioni particolari devono essere adottare anche se si decide di portare il cane in ascensore.
In questo caso, prima di tutto, bisogna vedere se il regolamento detta regole particolari, se non è così, per ragioni igienico sanitarie è necessario che il cane condotto in ascensore sia pulito, vaccinato e indossi museruola e guinzaglio, preferibilmente agganciato alla pettorina, per evitare che si incastri nelle porte scorrevoli e che l’animale possa farsi male.
Rumori e quiete pubblica
In questi casi, se i rumori provocati dall’animale disturbano una pluralità di persone, il rischio per il padrone o il detentore è di vedersi condannare per il reato di molestie o disturbo contemplato dall’art. 569 c.p.
Condotta che può avere conseguenze anche sul piano civilistico se il baccano provocato dall’animale supera la “normale tollerabilità” prevista dall’art. 844 c.c.
Norma applicabile anche quando il fastidio è cagionato dai cattivi odori delle deiezioni negli spazi comuni del condominio o nelle proprietà private dei singoli condomini.
Pronunce dalle quali è possibile ricavare due regole fondamentali:
- la prima è di educare il cane o comunque di evitare di eccitarlo;
- la seconda è di pulire i luoghi condominiali comuni o privati in cui l’animale fa i suoi bisogni.
Cosa succede invece con le locazioni?
Diverso è il caso delle locazioni.
Qualora infatti si stesse cercando una nuova casa in affitto, cadrebbe la regola istituita nel 2012.
In questo specifico caso, a decidere le sorti dell’inquilino, sarebbe direttamente il proprietario dell’appartamento.
In altre parole infatti, sul contratto preparato ad hoc, il proprietario di casa potrebbe inserire come clausola proprio quella di non permettere all’inquilino di portare con sé animali domestici.
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